Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4 prevede la possibilità di accedere alla pensione anticipata per il personale del comparto scuola in possesso di uno dei seguenti requisiti al 31 dicembre 2019:

– L’articolo 14, comma 1, prevede la possibilità di conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un età anagrafica di almeno 62 anni e di un anzianità contributiva minima di 38 anni ( cd. pensione quota 100).

– L’art. 15, comma 1, innovando l’art. 24, comma 10, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, consente l’accesso alla pensione anticipata se risulta maturata un’anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini. In tali casi è, anche, consentito chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica.

– Inoltre, il decreto – legge ha previsto, all’art. 16, comma 1, il diritto al trattamento pensionistico anticipato, secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2018 hanno maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un’età pari o superiore a 58 anni (Opzione donna).

 

Il termine finale per la presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle domande di cessazione per pensionamento anticipato dal servizio tramite POLIS è il 28 febbraio 2019.

Le domande di pensione vere e proprie devono essere inviate direttamente all’Ente Previdenziale INPS direttamente (domanda on-line sul sito INPS), tramite call-center integrato o attraverso l’assistenza gratuita di un Patronato.