Istituzioni scolastiche
I dirigenti scolastici organizzano le attività necessarie concernenti l’amministrazione, la contabilità, i
servizi tecnici e la didattica, avvalendosi prevalentemente (per quanto possibile) della modalità a
distanza, secondo le modalità semplificate previste dalla Nota 6 marzo 2020, n. 278.
Per quanto riguarda le prestazioni dei collaboratori scolastici, considerata la sospensione delle lezioni
prevista dal DPCM, l’emergenza in atto e la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti
fisici delle persone per ragioni lavorative e viste le mansioni previste per questo profilo dal CCNL, il
dirigente scolastico constatata l’avvenuta pulizia degli ambienti scolastici, limiterà il servizio alle sole
ulteriori prestazioni necessarie non correlate alla presenza di allievi, attivando i contingenti minimi
stabiliti nei contratti integrativi di istituto ai sensi della legge 146/90.
Le predette prestazioni saranno rese, informata la RSU, attraverso turnazioni del personale tenendo
presente, condizioni di salute, cura dei figli a seguito della contrazione dei servizi di asili nido e
scuola dell’infanzia, condizioni di pendolarismo per i residenti fuori del comune sede di servizio,
dipendenti che raggiungono la sede di lavoro con utilizzo dei mezzi pubblici.
Per quanto concerne il personale docente, la presenza nelle istituzioni scolastiche è strettamente correlata alle eventuali esigenze connesse alla attività didattica a distanza. Parimenti si adottano le stesse misure per quei profili ATA la cui prestazione non è esercitabile a distanza.

Adempimenti amministrativi
In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria venutasi a determinare e della
oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi delle segreterie scolastiche, anche mediante
un dilazionamento degli adempimenti e delle scadenze, si dispone che in via eccezionale, d’intesa
con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, i termini di cui all’art. 23 commi 1, 2, 3, 4 e 5 del
Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 sono prorogati di 30 giorni. Le attività di
consulenza vanno svolte in modalità telefonica o on-line e il ricevimento ai casi indifferibili, autorizzati dal dirigente preposto alla struttura, con le raccomandazioni di cui ai DPCM vigenti.

Riunioni degli organi collegiali
Nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione sono sospese tutte le riunioni degli
organi collegiali in presenza fino al 3 aprile 2020. Si raccomanda di valutare attentamente
l’opportunità di mantenere impegni collegiali precedentemente calendarizzati, riducendo allo stretto
necessario gli incontri organizzati in via telematica, al fine di lasciare ai docenti il maggior tempo
possibile per lo sviluppo della didattica a distanza.

Attività didattica a distanza
Si confermano le disposizioni impartite dalla Nota 06 marzo 2020, n. 278. Il protrarsi della
situazione comporta la necessità di attivare la didattica a distanza, al fine di tutelare il diritto
costituzionalmente garantito all’istruzione. Le strutture del Ministero sono a disposizione per il
necessario aiuto. Le istituzioni scolastiche e i loro docenti stanno intraprendendo una varietà di
iniziative, che vanno dalla mera trasmissione di materiali (da abbandonarsi progressivamente, in
quanto non assimilabile alla didattica a distanza), alla registrazione delle lezioni, all’utilizzo di
piattaforme per la didattica a distanza, presso l’istituzione scolastica, presso il domicilio o altre strutture. Ogni iniziativa che favorisca il più possibile la continuità nell’azione didattica è, di per sé,
utile. Si consiglia comunque di evitare, soprattutto nella scuola primaria, la mera trasmissione di
compiti ed esercitazioni, quando non accompagnata da una qualche forma di azione didattica o
anche semplicemente di contatto a distanza. Va, peraltro, esercitata una necessaria attività di
programmazione, al fine di evitare sovrapposizioni tra l’erogazione a distanza, nella forma delle
“classi virtuali”, tra le diverse discipline e d evitare sovrapposizioni.
Va infatti rilevato (e ciò vale anche per i servizi all’infanzia) come i nostri bambini e le nostre
bambine patiscano abitudini di vita stravolte e l’assenza della dimensione comunitaria e relazionale
del gruppo classe. Anche le più semplici forme di contatto sono da raccomandare vivamente. E ciò
riguarda l’intero gruppo classe, la cui dimensione inclusiva va, per quanto possibile mantenuta, anche
con riguardo agli alunni con Bisogni educativi speciali.
Alcuni docenti e dirigenti scolastici hanno posto il problema della valutazione degli apprendimenti e
di verifica delle presenze. A seconda delle piattaforme utilizzate, vi è una varietà di strumenti a
disposizione. Si ricorda, peraltro che la normativa vigente (Dpr 122/2009, D.lgs 62/2017), al di là
dei momenti formalizzati relativi agli scrutini e agli esami di Stato, lascia la dimensione docimologica
ai docenti, senza istruire particolari protocolli che sono più fonte di tradizione che normativa.

Supplenze brevi e temporanee personale docente
Per quanto attiene la particolare tipologia, si sottolinea l’atipicità della “sospensione delle attività
didattiche in presenza” e la contestuale attivazione di forme di didattica a distanza, che vedono già
l’impegno del personale docente con supplenza breve e temporanea. Nel caso di assenze dei docenti
titolari nel corso della sospensione delle attività didattiche in presenza, dunque, i dirigenti scolastici si
avvalgono dei supplenti, compatibilmente con quanto previsto dalla normativa vigente, al fine di
garantire la didattica a distanza.