Articolo 17 , comma 1,2 – Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente, nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 16, comma 1, i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con la indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. La pubblicazione comprende l’elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

PUBBLICAZIONE GRADUATORIE D’ISTITUTO PERSONALE ATA

Allegati graduatoria d’isituto seconda fascia ata_xls (29 kB)graduatoria d’istituto prima fascia_12.09-2023 (30 kB)GRADUATORIA_DEFINITIVA_AA_CSIC87400Q__terza fascia_22092023 (2 MB)GRADUATORIA_DEFINITIVA_AT_CSIC87400Q_terza fascia__22092023 (16 kB)GRADUATORIA_DEFINITIVA_CS_CSIC87400Q_TERZA FASCIA_22092023 (2 MB)PUBBLICAZIONE_GRADUATORIE_ATA (35 kB)